Pillole giuridiche

Custodia dei figli minori, mantenimento e autorità genitoriale

di Ernesto Benelli  Avvocato alla Corte d’appello di Parigi ed al foro di Perugia, insegnante Universitario e Mediatore

Quante volte si sente dire: “Succede anche nelle migliori famiglie!” 

Spesso contrasti ed incomprensioni hanno ragione dell’unione familiare determinando, tra gli altri, la fine della coabitazione e l’apertura di una di crisi “della coppia”, a cui sia l’ordinamento giuridico francese che quello italiano riconnettono una grande varietà di effetti, sia personali, cioè aventi un’influenza diretta o indiretta sulle persone componenti il nucleo familiare, che patrimoniali, cioè riguardanti l’eventuale patrimonio familiare e quello personale di ciascun membro del nucleo familiare “in crisi”. 

Nell’ambito ristretto della presente “pillola giuridica” cercheremo di affrontare, senza pretesa di completezza, ma cercando di apportare piccoli elementi di chiarezza aspetti importanti e talvolta spesso fonte di confusione, quali la custodia dei figli minori, il mantenimento e l’autorità genitoriale. 

Quando una coppia si separa, sovente ponendo fine anche alla propria coabitazione, la prima questione che si pone alle parti è quella dell’affidamento e la custodia dei figli minori. 

Nell’ordinamento giuridico italiano (articolo 155 del codice civile) ed in quello francese (Articolo 373-2 del code civil) è riconosciuto sia il diritto di ciascun genitore di mantenere rapporti e legami personali con i propri figli, sia, di converso, il diritto della prole a mantenere tali rapporti con ciascun genitore e la cerchia familiare di questo (nonni, nonne, zii e zie). Questo carattere “biunivoco” del diritto al mantenimento dei rapporti genitori-figli non è una pignoleria barocca, ma risponde ad un principio di tutela ben preciso, che indentifica nell’allontanamento dei figli dai propri genitori un’anormalità ed una possibile fonte di pregiudizi, da un lato, per lo sviluppo e la costruzione della personalità del minore e, dall’altro, per il diritto di ciascun genitore di poter partecipare all’educazione ed alla crescita della propria prole. 

Più concretamente, tale diritto si manifesta tramite l’affidamento cioè la fissazione della residenza del minore, a titolo principale presso l’uno o l’altro genitore, oppure con la messa in essere di una custodia alternata, cioè un’organizzazione secondo cui il minore si troverà a passare un lasso di tempo pressoché equivalente con l’uno e l’altro genitore. 

Tale diritto è estremamente ben protetto sia dall’ordinamento italiano che da quello francese e non è subordinato né dall’assiduità del genitore non collocatario al versamento delle somme eventualmente dovute a titolo di pensione alimentare, né tantomeno al possesso dell’autorità genitoriale da parte di questo. 

Si dovrà tuttavia precisare, che per il genitore non collocatario, il mancato uso dell’esercizio del diritto di visita e/o un suo esercizio parcellare ed insufficiente a mantenere un rapporto reciprocamente costruttivo con la propria prole, potrà essere una causa di decadimento dell’autorità genitoriale; su questo c’è una sostanziale univocità di vedute tra le corti Italiane e le loro omologhe francesi.

Il genitore non collocatario (che non ha ottenuto la residenza del figlio minore) può essere sottoposto all’obbligo di conferire una somma di denaro per contribuire alle spese necessarie per il mantenimento dei figli (siano essi minorenni e, entro certi limiti, maggiorenni non indipendenti economicamente). In diritto italiano, tale somma prende il nome di assegno di mantenimento, in diritto francese si parla di contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant (nel parlato comune di pension alimentaire). 

Il versamento dell’assegno di mantenimento ed il suo omologo di diritto francese, sono in principio un obbligo legale per il genitore non collocatario, sanzionato sia civilmente, che penalmente, sia dall’ordinamento giuridico italiano che da quello francese. 

Le parti possono determinare di comune accordo il quantum della pensione alimentare così come la frequenza dei versamenti. In caso di contrasto, la determinazione della pensione sarà effettuata dal Tribunale che terrà conto delle condizioni di vita della prole: prima della separazione dei genitori, dopo la separazione nonché (e soprattutto) della situazione economico-finanziaria del debitore. Il quale potrà essere anche esonerato dal corrispondere la pensione qualora arrivi a provare di versare in precarie condizioni economiche, senza che ciò tuttavia possa essere riconnesso ad una sua colpa o (peggio ancora) ad un impoverimento doloso. 

Per concludere la nostra “pillola”, tratteremo rapidamente la questione dell’autorità genitoriale. Argomento vastissimo, complesso e piuttosto favoleggiato (anche e soprattutto da diverse serie e film televisivi, che non esitano ad abbandonarsi a “libere interpretazioni” e “licenze poetiche”). 

Sia in diritto italiano che nel sistema giuridico francese, i genitori hanno il dovere di accudire ed occuparsi della prole sia dal punto di vista morale che materiale. A questo dovere corrisponde il diritto per ciascun genitore di poter prendere, di concerto con l’altro, le decisioni importanti sulla vita della prole (es. scuola, sport, esercizio di un culto ecc…); chiaramente man mano che i figli crescono dovranno essere sempre di più associati alle scelte familiari ed in primis a quelle che li riguardano. 

L’autorità genitoriale, tuttavia non è assoluta e può essere soppressa o limitata dal Tribunale, sia in casi di gravi conflitti (violenze domestiche, ecc…) sia nel caso in cui il genitore, anche non necessariamente non collocatario, si disinteressi della prole demandando all’altro gli incombenti genitoriali. 

All’esclusione dell’autorità genitoriale, salvo in casi di estrema gravità, non si accompagnerà sistematicamente l’esclusione del diritto di visita e di alloggio, diritto indipendente e, come detto, “bicefalo” cioè sia del minore verso il genitore che viceversa.